12/05/2011
La stazione appaltante ha la facoltà di escludere un concorrente da una gara qualora quest'ultimo non possieda il requisito di moralità professionale, come recita l'art. 38, primo comma, lett.c), del D.Lgs. 163/2006.
La Sentenza del TAR Veneto 21 Marzo 2011, n. 458 ritiene illegittima l'esclusione quando la stazione appaltante ometta le motivazioni per la quale la condanna penale faccia decadere il requisito di moralità professionale.
Riportare il tipo di condanna non è sufficiente ad escludere un concorrente da una gara se non rientra tra i reati considerati incidenti sulla moralità professionale.
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