16/02/2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. del 26 giugno 2009, ha emanato le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”.
Il decreto, nell’Allegato A - punto 8, riporta testualmente: “[…] entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio”.
Non è stato subito chiaro agli operatori tecnici dove inviare gli attestati energetici; alcune regioni hanno definito sportelli e indirizzi ai quali far pervenire gli Attestati di Certificazione Energetica, altre regioni, invece, danno la possibilità di trasmissione telematica. In allegato viene proposto l’elenco delle regioni con i relativi indirizzi a cui inviare gli Attestati di Certificazione Energetica e quello delle regioni che hanno predisposto una procedura di compilazione on line
Soluzioni per la certificazione energetica
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