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12/04/2012

Impianti fotovoltaici e enti pubblici, dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sull’IVA

   

 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici per la produzione di energia destinata ad autoconsumo, arrivano le risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 32E.

 

In particolare, l’energia prodotta dagli enti pubblici è esente dal pagamento dell’IVA se la potenza dei singoli impianti non supera i 20 kW di potenza.

 


L’esenzione vale anche se gli impianti, installati ciascuno presso una delle diverse sedi dell’ente, superano la potenza complessiva di 20 kW, a condizione che:

  • ciascun impianto abbia una potenza inferiore a 20 kW;
  • ciascun impianto, per la sua collocazione (sul tetto o su un’area di pertinenza), soddisfi esclusivamente le necessità energetiche di una specifica sede dell’ente stesso.

Per lo “scambio a distanza”, che è una particolare modalità di scambio sul posto che persegue sempre l’intento di destinare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici prevalentemente alle proprie necessità,  valgono le stesse considerazioni, ossia non si configura lo svolgimento di attività commerciale se:

  • ciascun impianto abbia una potenza inferiore a 20 kW;
  • ad ogni sede dell’ente risulti associato virtualmente un impianto di potenza non superiore a 20 kW.

 

 

Clicca qui per scaricare la Risoluzione 32/E dell’Agenzia delle Entrate

 

 

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