12/04/2012
A seguito delle numerose richieste di chiarimento sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici per la produzione di energia destinata ad autoconsumo, arrivano le risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 32E.
In particolare, l’energia prodotta dagli enti pubblici è esente dal pagamento dell’IVA se la potenza dei singoli impianti non supera i 20 kW di potenza.
L’esenzione vale anche se gli impianti, installati ciascuno presso una delle diverse sedi dell’ente, superano la potenza complessiva di 20 kW, a condizione che:
Per lo “scambio a distanza”, che è una particolare modalità di scambio sul posto che persegue sempre l’intento di destinare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici prevalentemente alle proprie necessità, valgono le stesse considerazioni, ossia non si configura lo svolgimento di attività commerciale se:
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