19/04/2012
Il rumore generato dal condizionatore ubicato in un condomino non può costituire reato.
Così si esprime la Corte di Cassazione in merito ad un procedimento penale a carico di un gioielliere che era stato condannato in base all’art. 659 del C. P. per disturbo della quiete pubblica. In particolare, il negoziante aveva installato nel proprio negozio, ricadente all’interno di un condominio, un impianto di condizionamento.
I motori esterni molestavano i vicini che intraprendevano azione penale nei confronti del negoziante, in quanto il rumore generato avrebbe costituito fonte di disturbo e mancata tranquillità, superando i limiti previsti dalla norma. Inizialmente condannato, il gioielliere viene poi assolto con formula piena dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 270 dell’11 gennaio 2012, in quanto il fatto non costituisce reato.
Secondo la Cassazione il rumore prodotto dal condizionatore non è causa di disturbo della tranquillità pubblica, ma solo di un numero limitato di persone, appunto di alcuni condomini, ed è pertanto perseguibile solo civilmente e non penalmente.
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