24/05/2012
Il Codice degli Appalti (all’art. 133) stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero rilevi con proprio Decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni superiori al 10 %, rispetto al prezzo rilevato dal Ministero nell'anno di presentazione di un'offerta, si applicano compensazioni per la percentuale eccedente il 10 % e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2012 è stato pubblicato il D.M. del 3 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente la rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle variazioni percentuali annue (superiori al 10 %) relative all’anno 2011.
Nel Decreto si legge che gli unici materiali ad aver subito, tra il 2011 ed il 2010, una variazione superiore al 10% sono:
L’istanza di compensazione può essere presentata dall’appaltatore alla stazione appaltante non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, ossia entro il 16 luglio 2012.
Per determinare le compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2011 si può utilizzare la tabella allegata a questo articolo.
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