06/12/2003
Quali sono gli edifici e le opere da sottoporre obbligatoriamente a verifica secondo la nuova normativa sismica ? E quali sono i criteri che i tecnici devono seguire nell’attuare tali verifiche?
La risposta a questi quesiti è contenuta nel Decreto 21 ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».”
Nei due allegati al testo, infatti, sono definite le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali per le quali è obbligatorio procedere, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza 3274, alla verifica entro il 20 marzo 2008, e sono fornite le indicazioni per tali verifiche tecniche.
In pratica edifici governativi, strade, ponti, ospedali, stazioni, reti elettriche etc. dovranno essere sottoposti a verifica in base alla nuova normativa ed i professionisti che effettueranno tali verifiche dovranno seguire le indicazioni tecniche contenute nell’allegato 2 del decreto, che definisce tre livelli di acquisizione dati e di verifica, da utilizzare in funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame.
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