06/12/2003
Il TAR Marche, nella sentenza n. 315 del 2003, ribadisce che il silenzio della pubblica amministrazione su una dichiarazione di inizio attività non è da considerarsi silenzio assenso.
La denunzia d’attività- si legge nel testo della sentenza - non ha il carattere del provvedimento amministrativo, poiché non promanata da una pubblica amministrazione che ne è la destinataria, non costituisce esercizio di potestà pubblicistica, né dà origine ad un provvedimento amministrativo in forma tacita.
Sull’argomento BibLus-net già era intervenuta nel n. 4 commentando un sentenza del TAR Ligure nella quale si leggeva il magistrato affermava che la DIA, a differenza ad esempio della concessione edilizia, non configura un atto dell’Amministrazione.
In breve chi presenta un denuncia di inizio attività si assume una responsabilità in prima persona senza alcun avallo dell’Amministrazione che anzi potrà intervenire a posteriori per sanzionare l’intervento edilizio dopo la sua realizzazione.
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