07/09/2003
Il codice civile all’art. 1662 prevede la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera, al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
La Corte di Cassazione (sentenza 27 marzo 2003, n. 4544) ha sancito che avvalersi di tale possibilità, cioè effettuare controlli durante la fase di esecuzione dell’opera, non equivale ad accettare l’opera e pertanto non esonera da responsabilità l’appaltatore per vizi o difformità.
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