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19/04/2003

Il controllo dei requisiti dell’impresa è lecito anche dopo il contratto

   

Il Consiglio di Stato afferma (sentenza n.1227/2003) che il controllo dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’impresa può avvenire anche dopo la stipula del contratto di appalto.

Se la Stazione Appaltante, inoltre, accerta la non veridicità dei requisiti dichiarati rescinde legittimamente il contratto, incamera la cauzione e trasmette gli atti all’Autorità di Vigilanza per l’emissione delle sanzioni per la violazione dell'art. 10 comma 1-quater L. 109/94.

 
 

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