Crediti Formativi Geometri

Crediti formativi per geometri: come si ottengono, come funzionano, come si calcolano

La formazione professionale dei geometri è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri (CNG) nella seduta del 22 luglio 2014 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014.

Crediti Formativi per i Geometri: come funzionano e come si calcolano

L’unità di misura dell’attività di aggiornamento è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione. L’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione al Collegio.


Gli iscritti hanno l’obbligo di acquisire nell’ambito di un triennio 60 crediti formativi professionali, ed avere il proprio “Curriculum Professionale Certificato” (CPC) aggiornato e consultabile on-line.

 

Crediti Formativi per gli Geometri: come si ottengono

Le attività di formazione professionale continua possono comprendere:

  • corsi di formazione e aggiornamento;
  • corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
  • corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
  • seminari, convegni e giornate di studio;
  • visite tecniche e viaggi di studio;
  • partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione;
  • relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica;
  • pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
  • il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
  • frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche;
  • il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;
  • attività di docenza.

Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

  • le discipline tecnico-scientifiche inerenti l’attività professionale del geometra e geometra laureato;
  • le norme di deontologia e ordinamento professionale;
  • le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della professione.

I corsi possono essere organizzati dai collegi territoriali, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti purché autorizzati dal Consiglio Nazionale previo parere vincolante del Ministero vigilante.

 

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