Crediti Formativi Geometri Crediti formativi per geometri: come si ottengono, come funzionano, come si calcolano La formazione professionale dei geometri è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri (CNG) nella seduta del 22 luglio 2014 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014. Crediti Formativi per i Geometri: come funzionano e come si calcolano L’unità di misura dell’attività di aggiornamento è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione. L’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione al Collegio. Gli iscritti hanno l’obbligo di acquisire nell’ambito di un triennio 60 crediti formativi professionali, ed avere il proprio “Curriculum Professionale Certificato” (CPC) aggiornato e consultabile on-line. Crediti Formativi per gli Geometri: come si ottengono Le attività di formazione professionale continua possono comprendere: corsi di formazione e aggiornamento; corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali; corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master); seminari, convegni e giornate di studio; visite tecniche e viaggi di studio; partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione; relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica; pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale; il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato); frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche; il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato; attività di docenza. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente: le discipline tecnico-scientifiche inerenti l’attività professionale del geometra e geometra laureato; le norme di deontologia e ordinamento professionale; le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della professione. I corsi possono essere organizzati dai collegi territoriali, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti purché autorizzati dal Consiglio Nazionale previo parere vincolante del Ministero vigilante. Per saperne di più Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri nella seduta del 22 luglio 2014 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014) Indirizzi utili CNG - Consiglio Nazionale dei Geometri (www.cng.it) CFP (il portale gratuito per gestire i Crediti Formativi Professionali dedicato ai professionisti dell'edilizia)