Crediti Formativi Professionali

Crediti formativi professionali: cosa sono, come si ottengono, come si calcolano

L'obbligo della formazione continua

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 obbliga i professionisti di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al proprio cliente.
La violazione dell'obbligo di formazione professionale costituisce illecito disciplinare.

Quali professioni sono interessate dall’obbligo della formazione professionale continua

L’obbligo della formazione continua previsto dal D.P.R. 137/2012 riguarda le professioni regolamentate, ovvero le attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.


Cosa sono i Crediti Formativi Professionali (CFP)

L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.

L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di crediti.

Il professionista può acquisire i Crediti Formativi Professionali necessari all’adempimento dell’obbligo alla Formazione Professionale Continua partecipando a corsi, seminari, stage, conferenze, visite tecniche e le attività formative in genere riconosciute e accreditate dagli Ordini di categoria.

L’aggiornamento della competenza professionale è infatti disciplinata da appositi regolamenti emanati dagli Ordini di Categoria che stabiliscono, tra l’altro:

  • le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell’ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  • i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  • il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua

Chi può organizzare i corsi accreditati per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali

Le attività di formazione continua e aggiornamento professionale possono essere organizzate, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi previo parere favorevole del ministero di competenza. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.


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