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Caratteristiche del software
L'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), se da un lato semplifica le procedure e accelera i tempi, dall'altro comporta un notevole aumento delle responsabilità del tecnico progettista, tenuto a seguire l'iter della pratica e ad asseverare che gli interventi indicati nella denuncia delle opere da realizzare non siano in contrasto con leggi e regolamenti edilizi, strumenti urbanistici adottati o approvati, norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Praticus-SCIA è il software ACCA per la gestione delle pratiche SCIA e DIA, che consente al tecnico di:
Nella gestione di ogni singola pratica, Praticus-SCIA guida il tecnico alla scelta del tipo d’intervento da realizzare (Opere di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere di demolizione di barriere architettoniche, ecc.) in modo da fornire subito il quadro normativo di riferimento per la corretta applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
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Con l’inserimento guidato dei dati generali del progetto (i dati del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice dei lavori, il tipo d’intervento, l’ubicazione dell’immobile e le date di scadenza o di approvazione), il software raccoglie i dati utili alla compilazione automatica di tutta la documentazione necessaria:
E' sempre prevista la possibilità di personalizzare le stampe e creare con procedura guidata ulteriori documenti da produrre per soddisfare eventuali particolari richieste della Pubblica Amministrazione.
Una volta eseguiti i lavori previsti nella SCIA, Praticus-SCIA consente la chiusura del procedimento, così come previsto per legge, attraverso la comunicazione della scadenza dei tempi utili alla realizzazione delle opere e la compilazione automatica della Dichiarazione di ultimazione dei lavori e del Certificato di collaudo delle opere.
Oltre alla compilazione automatica di tutta la documentazione relativa alla SCIA, Praticus-SCIA è un valido gestionale della pratica per avere un controllo sui tempi di redazione, sulle scadenze, sulle eventuali richieste d’integrazione.
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una dichiarazione che consente di iniziare, modificare o trasformare un’attività economica ed edilizia senza dover attendere verifiche, controlli preliminari o autorizzazioni da parte degli enti competenti.
La SCIA, introdotta dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (di conversione al Decreto Legge 13 maggio 2010, n. 78), si applica a tutti gli interventi edilizi già soggetti a D.I.A.. Non si applica invece agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per i quali è consentito, in via alternativa, fare ricorso alla cosiddetta Super-D.I.A..
La Legge 12 luglio 2011, n 106, di conversione al Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, con un’ulteriore disposizione di carattere “interpretativo”, ha confermato:
Ambiti di applicazione
A) ambito ex art. 22, c.1, T.U. D.P.R. 380/2001 Il ricorso alla S.C.I.A. è, innanzitutto, previsto per TUTTI gli interventi che:
Pertanto saranno soggetti a S.C.I.A, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
B) ambito ex art. 22, c.2, T.U. D.P.R. 380/2001 Il ricorso alla S.C.I.A. è, inoltre, previsto per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
C) ambito ex art. 137 T.U. D.P.R. 380/2001 Sono pure soggetti a S.C.I.A. (giusta quanto disposto dall'art. 9, c.1 e c.2, L. 24 marzo 1989, n. 122 così come modificato dall'art. 137 T.U. D.P.R. 380/2001 i seguenti interventi:
È comunque riconosciuta la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire (senza obbligo del pagamento dl contributo concessorio) per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 22 c.1 e c.2 o dell’art. 137 T.U. (D.P.R. 380/2001), per i quali è prevista la presentazione della S.C.I.A.
In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 T.U. D.P.R. 380/2001 (ossia delle sanzioni penali) (in questo senso l’art. 22, c.7, T.U. D.P.R. 380/2001).
Sanzioni
Quali sanzioni troveranno applicazione nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza ovvero in difformità dalla S.C.I.A. presentata? La disciplina applicabile al riguardo è quella dettata per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. dall’art. 37 T.U. D.P.R. 380/2001, e ciò in forza del rinvio alle norme sull’attività di vigilanza urbanistico edilizia, sulle responsabilità e sulle sanzioni dettate dal T.U. D.P.R. 380/2001 suddetto operato dall’art. 19, c.6bis, L. 241/1990 (così come introdotto dall’art. 5, c.2, lett.b, D.L. 70/2001). Ne consegue che:
La mancata presentazione della S.C.I.A. non comporta l'applicazione di sanzioni penali.
Procedura
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere presentata contestualmente all'inizio dei lavori. Il comune può chiedere all'impresa un'ulteriore dichiarazione contestuale all'avvio dei lavori, cui corrisponde un sopralluogo di un funzionario comunale a ciò deputato, che constata l'effettivo inizio dell'attività.
La denuncia va necessariamente corredata da apposita relazione del progettista dei lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere presentata dagli aventi titolo contestualmente all'effettivo inizio dei lavori.
Alla denuncia vanno allegati:
Il termine di validità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività è di 3 (tre) anni, come pure l'obbligo di comunicazione di fine lavori. Il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
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