Crediti formativi per periti industriali: come si ottengono, come funzionano, come si calcolano
La formazione professionale continua dei periti industriali e dei periti industriali laureati è disciplinata dal Regolamento approvato il 30 novembre 2013 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2013.
Crediti Formativi per gli Periti industriali: come funzionano e come si calcolano
Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all’interno dell’arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 C.F.P., con un minimo di 15/anno.
L’iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP anno in attività formative riguardanti l’etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine. Il regolamento dei periti attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa.
Crediti Formativi per i Periti industriali: come si ottengono
Ai fini del conseguimento di crediti formativi, è valutata la partecipazione sia ad eventi di formazione diretta, sia ad eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell’ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell’attività professionale e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell’ordine, finalizzati all’adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell’aggiornamento tecnico-professionale.
Rientrano nella formazione diretta:
- corso di formazione;
- seminario di formazione;
- convegno e/o incontro tecnico.
Rientrano nella formazione indiretta:
- la docenza, il coordinamento e/o il tutoraggio di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.) della durata minima di 1 ora;
- l’attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;
- la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;
- la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.;
- la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;
- la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell’ambito della propria attività;
Gli eventi sopra indicati danno luogo al riconoscimento dei crediti, anche se proposti e/o organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell’ambito della formazione in servizio da parte del professionista.
Presso gli organismi territoriali dell’ordine è istituito il registro della formazione continua allo scopo di:
- rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista
- riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale.
In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 137/12 le attività di formazione continua possono essere svolte:
- dagli organismi territoriali dell’ordine, autonomamente o in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;
- da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale
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