Certificazione energetica degli edifici: cos'è l'APE, come si fa, esempi e software.

Quando è obbligatorio redigere l'APE? Quali informazioni deve riportare? Serve anche per accedere all'EcoBonus e al SuperBonus?

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Certificazione energetica: una definizione

La certificazione energetica degli edifici è un sistema di valutazione per:

  • fornire informazioni chiare e trasparenti sulla qualità energetica degli immobili mediante uno specifico sistema di classificazione
  • promuovere l’efficienza energetica mediante l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

APE: norme e linee guida

Il certificato energetico (APE) è un attestato - redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all'immobile - che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e del consumo energetico.

Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all'acquirente o all'affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell'APE deve essere allegata al contratto.

La storia "normativa" della certificazione energetica è lunga e complessa. Se vuoi saperne di più, puoi leggere un interessante articolo di BibLus-net al riguardo.

Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici e la redazione del modello di Attestazione di Prestazione Energetica (APE) - decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63 del giugno 2013).

Oltre al format dell’APE, le linee guida prevedono anche:

  • uno schema di annuncio di vendita o locazione, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini
  • un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE)

I contenuti dell'APE

L’APE ha un formato standard valido su tutto il territorio nazionale ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici.

Un Attestato di Prestazione Energetica redatto correttamente riporta le seguenti informazioni:

  • la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici
  • la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
  • la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed area solare equivalente e trasmittanza termica periodica)
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica
  • le emissioni di anidride carbonica
  • gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l’energia elettrica esportata
  • la quantità annua di energia consumata per vettore energetico
  • l’elenco dei servizi energetici con le relative efficienze
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti

In particolare, la classe energetica dell’edificio (da A4 a G) è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.

Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

Come fare l’APE

Oltre a raccogliere la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.), il tecnico certificatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica (stratigrafie, caratteristiche degli elementi costruttivi e degli impianti).

Solo a questo punto, il tecnico potrà avvalersi di uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per effettuare i calcoli necessari alla determinazione dell’indice di prestazione energetica globale e all’individuazione della classe energetica dell’edificio senza trascurare di indicare anche specifici interventi migliorativi.

APE, ACE, AQE: le differenze

  • L’ACE (Attestato di Certificazione Energetica): individua le caratteristiche energetiche di un immobile, definendo il consumo annuale di energia
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica): oltre ad individuare il consumo di energia annuale, assegna una classe energetica all’immobile. Entrambi i documenti servono al proprietario per capire come migliorare l’efficienza energetica, l’APE lo fa in maniera più puntale e precisa.
  • AQE (Attestato di Qualificazione Energetica): certifica che durante i lavori siano state rispettate le prescrizioni per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Esempio di Attestato di Prestazione Energetica redatto con TerMus

Quando serve l'APE, quando è obbligatorio, chi può redigerlo

L'APE è un documento ufficiale valido 10 anni e può essere prodotto solo da professionisti accreditati secondo il DPR 16 aprile 2013, n. 75.

Alcune Regioni (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Sicilia) hanno istituito un “catalogo di esperti accreditati” pubblico e consultabile on line.

L’APE è obbligatorio:

  • per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione
  • per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione)
  • in caso di lavori di ristrutturazione importante

L'APE è richiesto:

  • per gli atti notarili di compravendita
  • per i contratti d'affitto
  • per l'accesso alle detrazioni fiscali (EcoBonus e SuperBonus 110%) previste per gli interventi di efficientamento energetico (il miglioramento della classe energetica va dimostrato mediante l’APE)
  • per pubblicizzare annunci immobiliari
  • per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici

Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE, trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente e consegnarlo al richiedente entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione.

Le Regioni e le Province autonome archiviano gli APE nel proprio catasto e trasmettono le informazioni raccolte al SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito dall’ENEA.

Quando è obbligatorio aggiornare l’APE?

Secondo l’articolo 6 del DLgs 192/2005, la certificazione energetica deve essere aggiornata “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”:

  • sostituzione del portone di ingresso;
  • posa del cappotto termico o dell’isolamento interno o in intercapedine;
  • sostituzione degli infissi o installazione di schermature solari;
  • ristrutturazione o posa dell’isolante sul tetto;
  • rifacimento o nuova realizzazione del vespaio;
  • installazione di nuova caldaia a condensazione, a pellet o altri combustibili;
  • installazione delle termovalvole sui radiatori;
  • installazione di un cronotermostato;
  • installazione di una nuova pompa di calore;
  • installazione di nuovi termosifoni o termoconvettori;
  • nuovo boiler (scaldacqua);
  • installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico;
  • installazione o sostituzione della ventilazione meccanica controllata VMC

Nuova direttiva EPBD: come cambia l’APE

A marzo 2023 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

La direttiva fissa il 2030 quale data d’inizio a partire dalla quale tutti i nuovi edifici dovranno essere ad emissioni zero.

I tempi si riducono ulteriormente per le nuove costruzioni pubbliche, che dovranno essere ad emissione zero a partire dal 2027.

In quanto agli interventi di ristrutturazione la Direttiva EPBD propone nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello Europeo per tutti gli Stati Membri.

Entro il 2027, tutti gli Stati Membri, dovranno convertire almeno il 15% del proprio patrimonio edilizio non residenziale con le prestazioni peggiori, ovvero in Classe G, passando almeno alla Classe F.

Lo stesso varrà per gli edifici residenziali, ma entro il 2030.

Per riassumere gli edifici non residenziali ed edifici pubblici:

  • dal 1° gennaio 2027 dovranno passare almeno alla Classe F,
  • dal 1° gennaio 2030 dovranno passare in Classe E;

Gli edifici residenziali:

  • dal 1° gennaio 2030 dovranno passare alla Classe F
  • dal 1° gennaio 2033 dovranno passare in Classe E.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) - l’Energy Performance Certificates (EPC) - resterà l’elemento base per determinare il consumo energetico degli edifici.

Ci sarà un nuovo modello a cui gli attestati si dovranno conformare entro il 31 dicembre 2025.

Tutti i certificati dovranno essere basati su una scala dalla A alla G, dove la lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale quando è stata introdotta la scala.

Verrà inoltre introdotta la nuova classe “A0” o ZEB (Zero Energy Building - Edificio a Emissioni Zero), ovvero un “edificio ad altissima prestazione energetica (…) nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile (…) o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento (…)”.

Le informazioni contenute negli APE saranno integrate e rese più chiare con l’inserimento all’interno del documento delle seguenti informazioni:

  • presenza di sensori fissi che monitorano i livelli di qualità ambientale interna;
  • presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità ambientale interna;
  • sistemi di automazione e controllo dell’edificio;
  • recupero del calore dalle acque reflue;
  • ventilazione;
  • raffrescamento;
  • recupero di energia;
  • soluzioni intelligenti; caratteristiche architettoniche;
  • numero dei punti di ricarica dei veicoli;

Tutti gli edifici oggetto di grandi ristrutturazioni, gli edifici oggetto di rinnovo del contratto di locazione e tutti gli edifici pubblici, dovranno essere obbligatoriamente dotati di APE.

Anche gli immobili in vendita o in affitto dovranno essere muniti di certificato di prestazione energetica e la classe energetica dovrà comparire su tutti gli annunci.

Viene inoltre istituito il passaporto di ristrutturazione del fabbricato. Sarà rilasciato in formato digitale da un esperto qualificato e dovrà contenere una tabella di marcia olistica di ristrutturazione che stabilisce il numero massimo di fasi di ristrutturazione.

Indicherà i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmio in bolletta e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita del fabbricato.

Cos'è l'APE convenzionale

Nel caso in cui il SuperBonus del 110% venga richiesto per interi fabbricati (ovvero quelli composti da più di un'unità abitativa, come i condomini), occorre predisporre il cosiddetto “APE convenzionale”.

L’APE convenzionale è un documento riassuntivo, ottenuto da un'elaborazione ponderata dei dati forniti dagli APE di ciascuna unità immobiliare.

L'APE convezionale non ha alcun valore legale e serve solo a dimostrare il miglioramento "post- intervento" ottenuto sull'intero fabbricato.


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