Crediti Formativi Architetti Crediti formativi per architetti: come si ottengono, come funzionano, come si calcolano La formazione professionale degli architetti è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC ) pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2013. Crediti Formativi per gli Architetti: come funzionano e come si calcolano L’unità di misura dell’attività di aggiornamento per gli architetti è il Credito Formativo Professionale, pari ad un’ora di formazione. L’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine. Gli iscritti hanno l’obbligo di acquisire nell’ambito di un triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno 4 per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Per il triennio 2017 al 2019 i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali. Per chi si iscrive all'albo per la prima volta. l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo. Il Regolamento prevede anche l’istituzione del “Curriculum Individuale della Formazione”, consultabile on-line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, “quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati”. Crediti Formativi per gli Architetti: come si ottengono Gli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli architetti possono essere assolti con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a: corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line; master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti; altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali. La gestione, la realizzazione e il controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è affidata al Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e agli Ordini territoriali che: individuano, organizzano e promuovono propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo; istruiscono le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare al CNAPPC ; vigilano sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti. I corsi possono essere organizzati dai collegi territoriali, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti purché autorizzati dal Consiglio Nazionale previo parere vincolante del Ministero vigilante. Tutte le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali. Per saperne di più D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (approvato dal Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2013) Delibera CNAPPC 21 dicembre 2016 (Proroga aggiornamento professionale)