I nuovi moduli unificati standardizzati nazionali
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 4 maggio, ha adottato i nuovi moduli unificati standardizzati nazionali (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017).
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il
30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
La nuova CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata): quando usarla
La CILA (comunicazione di inizio lavori) è disciplinata dall’art. 6 bis del dpr 380/2001.
Gli interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui agli articoli:
- 6 (edilizia libera non soggetta a titolo abilitativo o soggetta a CIL, comunicazione inizio lavori)
- 10 (interventi soggetti permesso di costruire)
- 22 (interventi soggetti a SCIA, segnalazione certificata inizio attività)
sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs 22 gennaio 2004, n. 42.
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.