I nuovi moduli unificati standardizzati nazionali
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 4 maggio, ha adottato i nuovi moduli unificati standardizzati nazionali (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017).
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il
30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
La nuova Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA): quando usarla
A seguito del dlgs 222/2016 (decreto SCIA 2), l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata con segnalazione certificata.
Grazie alle nuove regole, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati mediante segnalazione certificata di agibilità. Non è più il Comune a rilasciare il Certificato, ma il titolare dell’attività edilizia a certificare, mediante l’aiuto del direttore dei lavori e di un tecnico abilitato nominato ad hoc, a certificare la sussistenza delle condizioni di agibilità dell’immobile.
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1
L’agibilità può riguardare:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale
La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77 a 464 euro.